Per capirci: una volta notificata la citazione, il convenuto deve costituirsi almento venti giorni prima dell’udienza di trattazione e, a pena di decadenza, proporre le proprie difese; le parti possono precisare le proprie domande ed eccezioni in prima udienza ed ivi proporre i mezzi di prova di cui chiedono l’ammissione; in alternativa, le parti possono chiedere la fissazione di tre termini (l’ultimo dei quali non può scadere oltre l’ottantesimo giorno successivo all’udienza) per lo svolgimento di tali attività di precisazione di fatti e prove; dopo di che il processo è nelle mani del giudice, il quale – se li ritiene ammissibili e rilevanti – dispone l’acquisizione delle prove; in difetto di prove (o all’esito dell’assunzione) rinvia per la precisazione delle conclusioni e per trattenere la causa in decisione. Tra l’ultima udienza istruttoria e l’udienza di precisazione delle conclusioni, nella migliore delle ipotesi, corre un periodo di un anno e mezzo in cui la causa “dorme”. Dopo la precisazione delle conclusioni, prima di avere la sentenza, passa – sempre nella migliore delle ipotesi – un altro semestre almeno.
In sintesi: gli avvocati fanno delle corse pazzesche nei primi sei mesi del giudizio (predisposizione e notifica della citazione per l’attore, costituzione in giudizio del convenuto, udienza di trattazione, eventuali memorie da depositare tutte entro i tre termini successivi all’udienza) per poi mettersi comodi. A far cosa? Ad attendere il proprio turno nell’ordine di priorità dell’ufficio giudiziario.
La colpa, dunque, è dei giudici. Potrà dire qualcuno.
Si e no. Anzi: no e si.
No, perché gli uffici giudiziari sono oggettivamente in deficit di organico e ogni magistrato è assegnatario di circa un migliaio di procedimenti. Neppure se fossero tutte pratiche di estrema semplicità si potrebbe pretendere che vengano decise nel giro di un anno, un anno e mezzo. Uno dei molti possibili rimedi alla endemica lentezza dei giudizi potrebbe, dunque, essere quello di aumentare il numero dei giudici.
Si, perché lo stesso Ordine giudiziario si oppone, corporativamente, al reclutamento di un rilevante numero di nuovi magistrati; tanto che, finanche l’affollatissimo concorso annuale da uditore giudiziario, non riesce quasi mai a selezionare un numero sufficiente di idonei, neppure per coprire il numero di posti cui si riferisce lo stesso bando di concorso.
No, perché gli uffici giudiziari (rectius: il Ministero di grazia e giustizia) non forniscono ai giudici né mezzi, né strutture. Per intenderci, i giudici – non avendo una stanza a disposizione presso l’ufficio – si portano valigie di fascicoli (avanti e indietro) a casa per studiare le cause e redigere i provvedimenti. Capita, raramente in verità, che qualche fascicolo si smarrisca (magari solo per qualche settimana) o che qualche causa rimanga a dormire per qualche mese sulla scrivania di qualche magistrato non particolarmente zelante. Ma – senza voler giustificare i comportamenti meno commendevoli – se la massa dei procedimenti va avanti ed arriva, ancorché faticosamente, alla sentenza, lo si deve proprio alla buona volontà del giudice, il quale ha trasformato un angolo della sua casa in ufficio.
Si, perché non è in alcun modo controllabile – né si vuole che lo sia – l’attività del giudice durante il corso del processo. Si parla tanto di responsabilità civile e disciplinare del giudice, ma non si dice mai che, de iure come de facto, la detta responsabilità non può essere fatta valere che dopo la fine del giudizio. Come dire… a babbo morto. Anche in questo caso, ogni possibilità di riformare il sistema vede la strenua (e, a quanto pare, efficace) opposizione della magistratura nel suo complesso.
Non posso far altro, a questo punto, che ricordare come uno dei vecchi maestri della procedura civile – Enrico Tullio Liebman – ammonisse che una società di massa ha bisogno di un’amministrazione della giusitizia di massa.
Sicché – in questa ottica – mi pare di poter dire che il “collo di bottiglia” costituito dalla fase decisoria può essere in qualche modo reso meno angusto adottando alcuni semplici espedienti.
A) In primo luogo consentendo al giudice di stendere una motivazione per relationem della sentenza:
a) facendo semplicemente (e succintamente) riferimento agli argomenti esposti da quella tra le parti di cui si accoglie la prospettazione. Il giudice, insomma, si ritroverà a dover stendere una motivazione completa ed articolata, solo allorché ritenga di dover motivare il proprio provvedimento adducendo argomentazioni (non esornative, ma “strutturali”) diverse da quelle addotte dalle parti. Lo so che qui si apre la discussione sulla cosiddetta “terza opinione” del giudice e della sua necessaria preventiva sottoposizione al contraddittorio tra le parti, ma ritengo che i due problemi siano solo apparentemente collegati. Il giudice, infatti, potrebbe aver sollecitato la discussione su una questione rilevabile d’ufficio e le parti non aver raccolto tale sollecitazione o non aver correttamente inquadrato la stessa. In tali casi, al giudice non rimane – se ritiene fondata la questione rilevata d’ufficio – che pronunciarsi in difformità dagli argomenti delle parti;
b) facendo circostanziato riferimento ad una o più sentenze della Cassazione.
B) Eliminando del tutto la riserva di collegialità per alcune categorie di controversie, nei giudizi di primo grado.
C) Unificando il rito civile in un massimo di due modelli (rito ordinario e rito del lavoro, ad esempio) e sopprimendo la pletora di riti speciali a cognizione piena (rito societario, rito delle locazioni, rito della privacy, rito dell’opposizione a sanzione amministrativa, rito degli incidenti stradali con danno alle persone e degli incidenti senza danno alle persone, rito del Giudice di pace, ecc.) che genera infinite discussioni, assorbendo energie e tempi che più proficuamente possono essere impiegati nel discutere e decidere il merito della lite.
D) Limitando il diritto di appello (la Costituzione prevede come indefettibile l’impugnabilità dei provvedimenti decisori per violazione di legge dinanzi alla Cassazione, non anche il doppio grado di merito), in modo che possa essere alleggerito il carico delle corti di appello.
Sono consapevole che queste ricette potrebbero non essere, da sole, utili; e sono anche consapevole che molti argomenti si potrebbero addurre contro di esse. Ma la cosa che veramente ritengo non si possa fare è cercare di rimettere in carreggiata l’amministrazione della Giustizia (come ha inteso fare ogni Governo che si è succeduto a Palazzo Chigi negli ultimi quindici anni) senza spendere un centesimo.
[...] Sabato, 16 Febbraio 2008 di Navarrini Ho già scritto di questo caso in un precedete post. [...]